CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 43
COLLEGI TECNICI
In vigore dal 9 dic 1960
Le contestazioni sull'assegnazione ai vari gradi e categorie dell'impiegato, come previsto dall' del presente contratto, nonché quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, verranno demandate all'esame di Collegi tecnici paritetici provinciali, la costituzione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dalle seguenti norme:
a) Il Collegio tecnico è composto, in ogni provincia, dai rappresentanti dell'Associazione sindacale di categoria degli industriali e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed è presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo Circolo competente;
b) L'intervento del Collegio tecnico sarà richiesto da una o dalle due Associazioni sindacali competenti;
c) L'Associazione che richiede l'intervento del Collegio tecnico ne darà notizia, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione corrispondente e all'Ispettorato del lavoro, comunicando gli estremi della vertenza.
L'Ispettorato del lavoro riunirà il Collegio entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dando alle due Associazioni interessate un preavviso, comunque non inferiore a cinque giorni;
d) Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad un equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e nona impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovrà, in apposito verbale, sottoscritto dai membri del Collegio stesso, formulare sempre il proprio parere indicando il grado o la categoria o la qualifica da assegnarsi al lavoratore e i motivi che hanno determinato letta assegnazione.
A richiesta di una delle parti, il Collegio tecnico ha facoltà di procedere a quei sopraluoghi ed a quegli accertamenti che si rendessero opportuni.
In ogni caso il Collegio tecnico rilascerà, copia autenticata del verbale a richiesta degli interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-43