CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 44
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 9 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni Istituto sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di anzianità, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-44