CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 41
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, la azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente esclusivamente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nella azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Nel certificato di lavoro sarà specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianità previste dall' del presente contratto e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verrà indicato il motivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-41