CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 8
BENEMERENZE NAZIONALI
In vigore dal 9 dic 1960
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate o che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso e della relativa indennità sostitutiva e della indennità di anzianità, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati od invalidi di guerra: un anno;
2) ex combattenti o ad essi parificati a norma di legge: che abbiano prestato servizio, almeno per sei mesi, presso reparti mobilitati in zona di operazioni sei mesi;
3) decorati di valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili.
Il diritto alle predette anzianità, comprovato dalla necessaria documentazione ed integrato dalla prova del mancato godimento precedente, deve essere denunciato all'azienda - a pena di decadenza - dallo impiegato di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, su richiesta dell'azienda, e dall'impiegato in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-8