CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo

Art. 11

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 9 dic 1960
Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale (S. Stefano). Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti: A) Festività nazionali: 1) Anniversario della Liberazione (25 aprile); 2) Festa del Lavoro (1 maggio); 3) Data della fondazione della Repubblica (2 giugno); 4) Anniversario della Vittoria (4 novembre); B) Giorni festivi a tutti gli effetti civili: 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Festa dell'Angelo (mobile); 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) Ss. Pietro e Paolo (20 giugno) 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ognissanti (1 novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) Natale (25 dicembre); 12) S. Stefano (26 dicembre); 13) Santo Patrono (mobile). La festività del Santo Patrono potrà essere sostituita di comune accordo fra le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Qualora una o più festività nazionali cadano in domenica o in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato sarà dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, una quota giornaliera della indennità di contingenza, salve le migliori condizioni che potranno essere disposte dalla legge o dagli accordi interconfederali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-11

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