CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 15
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 9 dic 1960
Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 20° anno di età presso la stessa azienda o gruppo di aziende (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, per ogni biennio e per dieci bienni consecutivi, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del trattamento retributivo mensile. Tale maggiorazione, nella misura del 5 per cento biennale, verrà conteggiata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado a cui appartiene l'impiegato.
Comunque i futuri aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati devono essere sempre calcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio dell'impiegato a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia maturati sarà riportata nella misura del 25 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e la anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Detta disposizione non si applica nei confronti di quegli impiegati per i quali si sia fatto luogo a rettifica di assegnazione a categoria, nella quale ipotesi l'anzianità in categoria decorrerà a tutti gli effetti dalla data riconosciuta in sede di rettifica.
La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici già maturati, resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria, maggiorato del riporto del 25 per cento degli aumenti periodici di cui al comma precedente.
Nel caso in cui lo stipendio base della nuova categoria, maggiorato del riporto del 25 per cento degli aumenti periodici di cui sopra, risultasse inferiore a quello della precedente categoria, maggiorato degli aumenti periodici già maturati, la differenza fra i due importi verrà consolidata come aumento di merito.
Nel caso che l'impiegato abbia goduto di un aumento di merito, questo gli sarà conservato nella misura del 50 per cento in aggiunta al nuovo stipendio, minimo contrattuale mensile, salvo, come stabilito nel precedente comma, che risulti più favorevole all'impiegato il mantenimento in cifra dello stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo goduti nella precedente categoria.
L'eventuale eccedenza sul nuovo minimo stipendiale, di cui ai due precedenti comma, non può essere assorbita dai futuri aumenti periodici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-15