CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 9 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell' del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quelle effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dall' del presente contratto.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto od autorizzato.
Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione:
lavoro straordinario diurno................... 25% lavoro notturno......................... 50% lavoro straordinario notturno.................. 60% lavoro festivo notturno..................... 60% lavoro festivo.......................... 50% lavoro straordinario festivo................... 60% lavoro straordinario festivo notturno.............. 70%
Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nei casi di lavoro straordinario - sia diurno che notturno - nonché di lavoro comunque compiuto nei giorni festivi, all'impiegato competono per le ore di lavoro prestato, oltre alla normale retribuzione mensile le corrispondenti quote di retribuzione oraria, debitamente maggiorate secondo le percentuali stabilite dal comma 6° del presente articolo.
Resta salva la deroga prevista dal 2° comma dell' del presente contratto.
Invece il lavoro notturno, contenuto nei limiti dell'orario normale giornaliero sarà compensato con la aggiunta della relativa percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria.
Agli effetti del presente articolo la quota oraria di retribuzione si intende costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennità di contingenza ed eventuale terzo elemento.
Qualora la retribuzione sia composta, in tutto od in parte, di elementi variabili, si prenderà per base un importo comunque non inferiore al complesso degli elementi specificati nel comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-12