CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 16
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposto dall'azienda e dalle competenti autorità, lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-16