CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo

Art. 19

INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE

In vigore dal 9 dic 1960
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 per cento del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria o del grado di appartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-19

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