CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo

Art. 22

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 9 dic 1960
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia giustificata domanda la azienda può accordare permessi di breve durata, con facoltà di non corrispondere, per tali periodi, la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-22

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