CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 26
REGOLAMENTI E NORME AZIENDALI
In vigore dal 9 dic 1960
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro che potranno essere stabilite dall'azienda, purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto o dalle norme dei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonché dalle norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell'azienda a ciascun impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-26