CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 31
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 9 dic 1960
L'assenza per malattia o infortunio dovrà essere comunicata all'azienda entro il termine di 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento.
L'azienda ha facoltà di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia o di infortunio dell'impiegato.
Avvenendo la interruzione del lavoro per malattia od infortunio e semprechè le infermità non siano state scientemente provocate dall'impiegato, al medesimo, qualora non sia in periodo di prova sarà praticato il seguente trattamento:
a) in caso di anzianità fino a 5 anni compiuti: sei mesi di conservazione del posto;
b) in caso di anzianità oltre i 5 anni: dieci mesi di conservazione del posto.
Nel, primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi tre mesi e della metà per i successivi tre mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi quattro mesi e della metà per i successivi sei mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato durante il periodo di preavviso per licenziamento e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il periodo di assenza dal lavoro per malattia od, in fortunio, deve essere computato nell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali.
Superato il termine di conservazione del posto, la azienda potraà risolvere il rapporto di impiego ed in tal caso dovrà corrispondere all'impiegato l'indennità di anzianità e l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli del presente contratto.
Qualora la prosecuzione dell'infermità per malattia o infortunio oltre i predetti termini non consenta all'impiegato di riprendere il lavoro, l'impiegato stesso può risolvere il contratto di impiego con diritto alla indennità di anzianità, ma non al preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento;
Il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianità ai soli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.
È in facoltà dell'azienda di dedurre quanto l'impiegato percepisce per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda per i casi di infortunio non sul lavoro e di malattia.
Per l'assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-31