CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 35
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 9 dic 1960
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso.
I termini del preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue:
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Anzianita di servizio 3ª categoria 2ª categoria 1ª categoria
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Fino a 5 anni.........| 1 mese | 1 mese e mezzo| 2 mesi
Da 5 a 10 anni........| 1 mese e mezzo| 2 mesi | 3 mesi
Oltre 10 anni.........| 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi
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Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i predetti termini di preavviso sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. - La parte che risolve il rapporto di impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso compiuto in servizio sarà computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato ai soli effetti dell'indennità di anzianità.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
L'impiegato già in servizio al 1 luglio 1937 manterrà ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione all'anzianità, successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennità di anzianità in più della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino al limite di 25/30 (venticinque trentesimi).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-35