CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 40
CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
In vigore dal 9 dic 1960
I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto dell'azienda non risolvono di per sè il contratto d'impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, giusta le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate.
Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, all'indennità di anzianità nonché alle eventuali altre spettanze.
Per il caso di fallimento valgono le disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-40