CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo

Art. 37

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 9 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennità di anzianità di cui all' del presente contratto: a) 100 per cento agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età o che si dimettono per matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; b) 50 per cento ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'azienda e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-37

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