CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 33
DOVERI DELL'IMPIEGATO
In vigore dal 9 dic 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1° rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità;) prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2° dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contrattò nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3° conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell' del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825;
4° aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-33