CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 38
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTE
In vigore dal 9 dic 1960
In caso di morte dell'impiegato, l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva di preavviso di cui agli del presente contratto, e la indennità sostitutiva delle ferie nonché i ratei maturati di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti ed affini secondo le vigenti forme di legge.
In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla, successione.
Si richiamano inoltre le norme di cui al R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 e al D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708 circa la concessione di una indennità integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidità dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-38