CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo

Art. 28

SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 9 dic 1960
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare; non presentandosi entro tale termine, sarà considerato dimissionario. Per l'impiegato non in prova il servizio militare di leva è computato come anzianità utile agli effetti della indennità di anzianità delle ferie e del trattamento di malattia, sempre che l'impiegato non si dimetta prima dello scadere dei 6 mesi dal giorno in cui riprende il lavoro. L'impiegato che si dimetta per rispondere alla chiamata di leva o al richiamo alle armi, ha diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, con un minimo pari ad un mese di retribuzione; In tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso nè il diritto alla relativa indennità sostitutiva. Per il caso di richiamo, il tempo passato sotto le effetti dell'anzianità come se fosse maturato presso l'azienda. Le norme di cui al presente articolo devono essere integrate da quelle portate dalle leggi vigenti in materia e, il particolare, per il caso di richiamo alle armi vengono le disposizioni della Legge 10 giugno 1940, n. 653 e successive modifiche. Ai sensi delle citate disposizioni legislative, in favore degli impiegati richiamati alle armi sarà continuato, sino alla line del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, in quanto dovuti, e alle forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di esse, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento dello stesso salvo le variazioni conseguenti a modifiche del loro stato di famiglia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-28

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