CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 24
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 9 dic 1960
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza, dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni pie dette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-24