CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 21
FERIE
In vigore dal 9 dic 1960
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con
decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a
giorni 15 di calendario, in caso di anzianità fino a 2 anni;
giorni 20 di calendario, in caso di anzianità da oltre 2 anni sino a 8 anni;
giorni 25 di calendario, in caso di anzianità da oltre 8 anni sino a 18 anni;
giorni 30 di calendario, in caso di anzianità di oltre 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo. Non saranno computate nel periodo feriale le festività nazionali ed infrasettimanali eventualmente cadenti nel periodo stesso.
L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dell'impiegato.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall' del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'annata, l'impiegato - non in prova - ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno della assunzione.
Agli effetti del comma precedente sarà considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-21