CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo

Art. 18

ALLOGGIO

In vigore dal 9 dic 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà all'impiegato un adeguato indennizzo da stabilirsi di comune accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo