CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 10
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 9 dic 1960
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purchè sia consentita dalla legge stessa, comporta; l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno determinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere allo impiegato, un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-10