CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 6
MUTAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 9 dic 1960
L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse di quelle inerenti alla sua categoria e gruppo purchè ciò non importi alcun peggioramento economico nè in mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non interiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-6