CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 1
ASSUNZIONE
In vigore dal 9 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZION. DI LAVORO 20 APRILE 1952 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI ED AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE
Addì, 20 aprile 1952 in Milano,
presso la sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI.
tra
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento dei sigg.:
dott. ingegnere Decio Griffini. Consigliere Delegato della Manifattura, del Seveso S. A.; dott. Franco Moretti, Procuratore Generale della Ditta Ettore Moretti e Consigliere Delegato della S.
A. Giorgio Niccolini; e del dottore Pietro Terrusi per l'Associazione Lombarda degli Industriali, tutti in rappresentanza delle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc.;
e
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA - Delegazione per l'Alta Italia - nella persona del dott.
Scipione Felici;
la
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORANTI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabile, sig. Remo Savio, e dai Segretari sigg. Orrigoni Benvenuto e Bucci Giorgio; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO in persona dell'on.
Penato Bitossi;
e
la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale sig. Silvio Ascasi e dai Vice Segretari signori Giuseppe Fossati e Fabio Tonolli e del sig. Antonio Tanzi dell'Ufficio Contrattuale della Federazione stessa; nonché dai seguenti sigg.: Mazzella Franco di Milano, Gugliotta Enrico e Gerolami Ubaldo della Ditta Ettore Moretti;
Albertella Giuseppe della S. A. Manifattura del Seveso; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del Segretario Nazionale dott. Bruno Storti;
20 aprile 1952, in Milano, presso la sede della ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento dei sigg.:
dott. ingegnere Decio Griffini, Consigliere delegato della Manifattura del Seveso S. A.; dott. Franco Moretti, Procuratore Generale della Ditta Ettore Moretti, e Consigliere Delegato della S.
A. Giorgio Niccolini; e del dott. Pietro Terrusi per l'Associazione Lombarda degli Industriali, tutti in rappresentanza delle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc,;
e
con l'assistenza, della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA Delegazione per l'Alta Italia nella persona del dott.
Scipione Felici;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal suo Segretario Italico Utimperghe con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Segretario Confederale Enrico Bruni;
si è stipulato il presente Contratto cellettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare.
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ASSUNZIONE
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve esser specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell' o, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari;
4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso o i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
L'impiegato è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-1