CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 46
DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 9 dic 1960
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d'impiego nelle aziende industriali.
Ferma la inscindibilità di cui all' del presente contratto, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli , e 45 del presente contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-46