CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 3

ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

In vigore dal 9 dic 1960
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge (Legge 26 aprile 1934, n. 653 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli - Regio Decreto 7 agosto 1936, n. 1720 - Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie e successive).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-3

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