CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 3
50 / 116ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
In vigore dal 9 dic 1960
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge (Legge 26 aprile 1934, n. 653 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli - Regio Decreto 7 agosto 1936, n. 1720 - Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie e successive).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-3