CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 8
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo quanto previsto in materia per i guardiani. dall'accordo interconfederale 23 maggio 1946.
La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-8