CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 11
SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
A) Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, il congedo matrimoniale, non interrompono l'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, ai ratei della gratifica natalizia, ed alla corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso.
B) In caso di interruzioni di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e le indennità di contingenza con facoltà per la azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo trattenuti nello stabilimento non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità, dell'evento, sarà corrisposta l'intera paga di fatto ed il 50% dell'indennità di contingenza per lA prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-11