CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 15
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO - MAGGIORAZIONI
In vigore dal 9 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell' ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto .
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo di (cui all' e nelle festività nazionali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno o festivo, da corrispondersi oltre la, normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra debbono essere calcolate:
a) sulla paga base di fatto comprensiva della indennità di contingenza per gli operai ad economia;
b) sulla paga base di fatto maggiorata dalla percentuale di cottimo più l'indennità di contingenza per i lavoranti a cottimo.
Le dette percentuali contrattuale di maggiorazione non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-15