CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 14
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO
In vigore dal 9 dic 1960
Sono considerati giorni festivi i seguenti:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) salvo le modificazioni, sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito
stabilite dallo Stato
c) le seguenti ricorrenze:
1) Capodanno (1 gennaio)
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Ascensione;
5) Corpus Domini;
6) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
7) Assunzione (15 agosto);
8) Ognissanti (1 novembre);
9) Concezione (8 dicembre);
10) S.Natale (25 dicembre);
11) S. Stefano (26 dicembre);
12) Giorno dell'Angelo (lunedi successivo alla Pasqua);
13) Patrono della località dove ha sede lo stabilimento; quest'ultima festività potrà essere sostituita, di comune accordo tra le organizzazioni sindacali territoriali. Tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Detta ultima festività dovrà essere sostituita, di comune accordo tra le organizzazioni sindacali territoriali, ove venga a coincidere con giornata domenicale.
Nelle festività nazionali di cui al punto b) compete agli operai il normale trattamento retributivo, intendendosi per tale la retribuzione globale di fatto, in ragione di ore 8. In caso di prestazione lavorativa oltre il trattamento di cui sopra all'operaio compete la retribuzione per le ore effettivamente lavorate con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. Nelle festività infrasettimanali di cui al punto c) sarà corrisposta agli operai la retribuzione globale di fatto, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero dello stabilimento (quello cioè che si sarebbe praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale) in caso di prestazione lavorativa all'operaio sarà corrisposta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione globale di fatto per le ore effettivamente lavorate come in giorno feriale.
Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio nei giorni di festività infrasettimanali o nazionali, l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino al raggiungere la retribuzione prevista nel presente articolo per il caso di festività infrasettimanale o nazionale.
Chiarimento a verbale.
Il trattamento retributivo per le festività nazionali disciplinato dal 2° comma del presente articolo si applicherà anche se queste cadano in domenica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-14