CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 17
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 9 dic 1960
Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a settimana, a quattordicina, a quindicina ed a mese, secondo le consuetudini della azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovrà essere concesso un acconto quindicinale fino al 13% di quanto l'operaio avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il riferimento alla qualifica, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute, giusta le norme della legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-17