CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 18

DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI

In vigore dal 9 dic 1960
Qualora le donne vengano destinate, a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-18

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