CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 23
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 9 dic 1960
Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al concordato interconfederale 31 maggio 1941 e relativi aggiornamenti, e all'operaio compete un congedo della durata di 10 giorni consecutivi anche non lavorativi.
Si conviene peraltro che in tale occasione deve essere corrisposto al lavoratore un assegno pari all'importo di 60 ore di retribuzione oraria, globale di fatto, di cui 56 ore quale anticipo per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-23