CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 12

RICUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

In vigore dal 9 dic 1960
È consentita la facoltà di ricupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purchè il ricupero stesso sia contenutò nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all'articolo riguardante il pomeriggio del sabato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-12

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