CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 5

MUTAMENTO DI MANSIONI

In vigore dal 9 dic 1960
Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale, è stato assegnato in base alle effettive mansioni svolte od il miglior trattamento salariale attribuitogli. Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore è tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il migliore trattamento di cui al comma precedente. Se si affida invece temporaneamente mansioni di categoria superiore dovrà corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. Tale norma potrà non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o ammalati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative. L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore a tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessità di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuità, adibito a mansioni di categorie diverse, percepirà la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della categoria superiore ed abbiano queste carattere saltuario, sarà corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-5

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