CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 45

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 9 dic 1960
Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino ad un importo massimo di tre ore di paga e di contingenza; c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni; d) licenziamento ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-45

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