CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 49

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI

In vigore dal 9 dic 1960
Agli effetti della indennità di contingenza sarà riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione. Per ogni ora eccedente le otto ore giornaliere e fino ai limiti dell'orario normale di cui all'° comma, verrà corrisposta mezza quota oraria (quota oraria uguale quota giornaliera diviso otto) e una intera quota oraria (quota oraria uguale a quota giornaliera diviso otto) per ogni eventuale ora straordinaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-49

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