CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 46

MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 9 dic 1960
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio: a) che senza giustificato motivo non si presenti al lavoro come previsto dall'; b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro; c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza avvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto; f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso con lieve danno della azienda; g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; h) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione timbratura di schede o di altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verrà applicata per mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe disciplinari è devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali esistenti nella azienda, o in loro mancanza, alla Cassa Mutua Malattie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-46

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