CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 42

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 9 dic 1960
In caso di licenziamento non ai sensi del punto 2) dell' - licenziamento per mancanze - all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda è dovuta una indennità nella misura di; - 5 giorni (ore 40) per ogni anno di anzianità dal 1° al 5° anno compiuto; - 7 giorni (ore 56) per ogni anno di anzianità oltre il 5° fino al 10° anno compiuto; - 9 giorni (ore 72) per ogni anno di anzianità oltre il 10° fino al 15° anno compiuto; - 11 giorni (ore 88) per ogni anno di anzianità oltre il 15° anno. Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda per la liquidazione di tale indennità le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con esclusione delle frazioni di mese. Tenuto conto delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria in questione, che possono dare luogo a prestazioni inferiori ad un anno, all'operaio licenziato, ancorchè non abbia maturato l'anno di anzianità, l'indennità verrà liquidata in ragione di 1/12 per ogni mese di anzianità, qualora lo operaio stesso abbia raggiunto un mese di anzianità. L'indennità di cui al comma 1° deve essere conteggiata per l'anzianità maturata a partire dal 1 gennaio 1948. L'indennità di cui al presente articolo sarà conteggiata in base alla, retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Per l'anzianità pregressa, e cioè per ogni anno di anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1947 è dovuta all'operaio una indennità di anzianità nella misura, di tre giorni (ore 24). Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto più l'indennità di contingenza, l'eventuale terzo elemento, e gli eventuali incentivi e premi di produzione. Per la retribuzione degli operai normalmente retribuiti a cottimo, si prende a base il guadagno medio di cottimo realizzato nelle ultime 4 settimane (o due quindicine) restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale di cottimo di cui all'. Spettano inoltre all'operaio il preavviso, il godimento di ferie maturate, la liquidazione della gratifica natalizia o dei ratei maturati come previsto dai relativi articoli, ed eventuali altre spettanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-42

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