CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 39
TRASFERTE
In vigore dal 9 dic 1960
Agli operai comandati in trasferta per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto, nonché il rimborso, in base a nota documentata, delle spese di vitto e alloggio quando la durata della trasferta le richieda; oppure spetterà loro una indennità giornaliera da convenirsi forfettariamente tra le parti.
Qualora per l'espletamento della trasferta si debbano incontrare altre eventuali spese vive, queste ultime saranno rimborsate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Sarà altresì corrisposta una, indennità pari al 20% della normale retribuzione giornaliera. Tale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza in trasferta per servizio non superi le 12 ore.
L'importo approssimativo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio dovrà essere anticipato dal datore di lavoro, salvo conguaglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-39