CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 36

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI

In vigore dal 9 dic 1960
Il danno che comporta risarcimento, verificatosi per colpa dell'operaio appena venuto a conoscenza del datore di lavoro dovrà da questi essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento. L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione alla entità, del danno arrecato e alle circostanze in cui si è verificato. Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio si seguirà la procedura prevista dall'. Le trattenute per l'ammontare accettato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca riduzione superiore al 12% del suo importo, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-36

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