CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 33
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 9 dic 1960
Agli operai che siano membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali, Nazionali, Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale e comunque pregiudizievoli all'andamento di lavoro.
Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alla azienda cui il lavoratore appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-33