CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 30
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
In vigore dal 9 dic 1960
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all'operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in orari fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All'operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessità;. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-30