CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 31
ASSENZE
In vigore dal 9 dic 1960
Tutte le assenze devono essere giustificate.
Ogni assenza non giustificata o non permessa dalla Ditta è passibile di punizione ai sensi delle disposizioni sulle sanzioni disciplinarì.
Le giustificazioni devono essere presentate al mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di giustificato impedimento.
In caso di malattia l'operaio è obbligato ad avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda potrà fare considerate la malattia dal
proprio medico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-31