CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 32
ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 9 dic 1960
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre
decorre l'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-32