CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 38
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
Quando la ditta richiede l'uso di abiti o indumenti di lavoro, questi dovranno essere forniti a sue spese e sostituiti in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi.
Per le lavorazioni che per la loro natura impongono l'uso di specifici abiti o indumenti di lavoro, la ditta li fornirà a sue spese, provvedendo a sostituirli come sopra è detto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-38