CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 40

TRASFERIMENTI

In vigore dal 9 dic 1960
All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diverse località sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, della spesa per mezzi di trasporto per sè e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento, gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congiunti a carico che lo segnano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità, saranno ridotte alla metà. Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennità di anzianità, al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo