CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 41
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
In vigore dal 9 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio, non in prova, o le sue dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di 6 giorni (48 ore).
L'azienda può esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dell'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
Il periodo di preavviso non può coincidere col periodo di ferie.
Il periodo di preavviso si computa agli effetti della anzianità.
Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia chiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro, dovrà essere dato, all'operaio stesso altro preavviso.
Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia chiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro, dovrà essere dato, all'operaio stesso altro preavviso prima di poteri procedere al licenziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-41