CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 51
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice Civile l'azienda dovrà rilasciare all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-51